Responsabilità medica

Assisto pazienti e familiari nella valutazione e nell’eventuale azione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, nei confronti di strutture pubbliche e private e dei singoli professionisti sanitari, alla luce della Legge Gelli-Bianco n. 24/2017 e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti della Corte di Cassazione.

L’attività si rivolge a chi ha subito o ritiene di aver subito un danno in occasione di una prestazione sanitariadiagnostica, chirurgica, farmacologica, ostetrico-ginecologica, riabilitativa — e ai familiari di pazienti deceduti o gravemente invalidati in circostanze che meritano una verifica tecnica della condotta professionale.

La Legge Gelli-Bianco ha distinto nettamente la posizione della struttura sanitaria da quella del singolo professionista: la struttura risponde a titolo contrattuale, con prescrizione decennale e onere della prova favorevole al paziente; il professionista risponde a titolo extracontrattuale, con prescrizione quinquennale e onere della prova sul paziente. La distinzione produce conseguenze immediate sulla strategia processuale e sull’individuazione dei soggetti contro cui dirigere l’azione, ed è una delle prime valutazioni del mandato.

L’analisi di ogni caso parte dalla documentazione clinica e medico-legale — cartella clinica, referti, immagini diagnostiche, consenso informato, eventuali perizie autoptiche. Su questa base si verifica il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali, si accerta il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso, si procede alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale secondo i criteri tabellari di riferimento, attualmente in prevalenza le tabelle del Tribunale di Milano.

Non tutti gli eventi avversi in ambito sanitario costituiscono malpractice giuridicamente rilevante: in alcuni casi si tratta di complicanze previste e statisticamente accettate, in altri di un decorso clinico sfavorevole non imputabile a errore. La valutazione onesta del caso, anche quando l’esito è la sconsigliata di procedere, fa parte dell’assistenza dovuta all’assistito.

L’assistenza copre la fase stragiudiziale — incluso l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 8 della Legge Gelli-Bianco, e la mediazione — e il contenzioso giudiziale di merito, fino al patrocinio nelle eventuali successive fasi di legittimità presso la Corte di Cassazione.

I termini di prescrizione (dieci anni nei confronti della struttura, cinque anni nei confronti del singolo professionista) decorrono dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere, conoscenza del danno e della sua riconducibilità alla condotta sanitaria. La verifica del decorso della prescrizione è una delle prime attività del primo colloquio: in alcuni casi l’azione va instaurata con urgenza per evitare la decadenza del diritto.